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Ecobonus 110% e stufe a legna: tutte le modalità per accedere agli incentivi

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Ecobonus 110% e stufe a legna: tutte le modalità per accedere agli incentivi

Aggiornamento ottobre 2026: le regole sugli incentivi sono cambiate da quando abbiamo scritto questo articolo. Il quadro attuale è in Incentivi 2026 per stufe e camini: Conto Termico e detrazioni.

ASSOCOSMA, l’associazione nazionale dei costruttori e installatori di impianti a biomassa, ha inviato a tutti i soci una comunicazione che aiuta a fare ulteriore chiarezza sugli incentivi previsti per la Biomassa e in particolare per le stufe.

Ecco una sintesi delle possibilità per le stufe a biomassa di accedere agli incentivi attualmente in vigore:

1. ECOBONUS 110%

Per la detrazione al 110%, il generatore deve accedere all’Ecobonus: il vademecum Generatori di calore a biomassa redatto da ENEA e aggiornato al 25/01/2021 che potete scaricare qui raccoglie i requisiti a cui deve rispondere il generatore.

In caso il generatore acceda all’Ecobonus, è possibile che acceda al 110% delle spese sostenute solo come intervento trainato (ad esempio il cappotto termico è l’intervento trainante, la stufa a legna è l’intervento trainato).

2. DETRAZIONE 50% 

La detrazione del 50% come intervento di risparmio energetico, art. 16 bis lettera h) del dpr 917/86, è valida per i prodotti a biomassa che hanno rendimento maggiore a 70-75%

Per questi interventi,  art. 16 bis lettera h) del dpr 917/86, a esclusione del fotovoltaico, non è possibile fare cessione del credito o sconto in fattura.

Se l’intervento però rientra in una manutenzione straordinaria (CILA per esempio), quindi intervento art. 16 bis lettera a) o b) del dpr 917/86, allora beneficia del 50% di detrazione, e il credito può essere ceduto o scontato in fattura.

In entrambe le situazioni, sia per intervento lettera a) o b), che lettera h), NON si accede al 110%

Ricapitolando, per gli impianti a biomassa che non hanno i requisiti per rientrare nell’Ecobonus:

  • se l’intervento rientra nell’art. 16 bis lettera h) del dpr 917/86, c’è detrazione 50% in 10 anni, e non è possibile fare cessione del credito o sconto in fattura;
  • se l’intervento rientra nell’art. 16 bis lettera a) o b) del dpr 917/86, c’è detrazione 50% in 10 anni, ed è possibile fare cessione del credito o sconto in fattura. Per questi interventi serve una pratica edilizia.

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